Il matrimonio

I MATRIMONI INTERCONFESSIONALI FRA BATTISTI E CATTOLICI IN ITALIA

di Domenico Tomasetto

Introduzione

Il 5 ottobre 2007 la Commissione nominata dall’Unione Battista Italiana e la corrispondente Commissione nominata dalla Conferenza Episcopale Italiana hanno siglato il “Documento comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia”. Un documento parallelo a questo era stato firmato nell996 con la Tavola valdese, per i matrimoni fra cattolici e valdesi o metodisti italiani. E’ la prima volta che la Chiesa cattolica di un paese sottoscrive un Documento con le Chiese battiste del luogo. Non che prima di allora non si fossero celebrati matrimoni fra credenti battisti e cattolici, ma il tutto era regolato o dal solo Codice di diritto canonico o dalle leggi dello Stato. Con questo Documento si è trovato un accordo comune per la celebrazione di matrimoni fra credenti battisti e cattolici in Italia.

1. Il contesto italiano

Prima di presentare il Documento, occorre conoscere il contesto italiano nel quale è sorto. In Italia, dopo aver presentato i documenti rilasciati secondo quanto prescrive la legge dello Stato, si ha la possibilità di fare tre scelte: ci si può sposare in Comune, dinanzi all’ufficiale di stato civile, secondo le leggi dello Stato. Ci si può sposare in Chiesa cattolica (secondo le norme del Codice di diritto canonico e, per effetto del Concordato fra Stato e Chiesa cattolica, il matrimonio viene trascritto presso gli uffici dello stato civile e acquista valenza civile in Italia). Ci si può sposare in una Chiesa battista (in questo caso, secondo il “Documento sul matrimonio” e quanto prescritto dalla legge di Intesa fra Stato e Unione battista) e poi far trascrivere il matrimonio negli uffici dello stato civile. In genere un matrimonio celebrato senza la previa documentazione dello Stato (salvo eccezioni presenti nel Codice di diritto canonico) e senza trascrizione non ha valore legale. I matrimoni celebrati in sede soltanto civile o nelle chiese battiste, seguono per intero le norme dello Stato anche per l’eventuale divorzio.

I matrimoni celebrati in chiesa cattolica seguono sia per la celebrazione, sia per l’annullamento del vincolo, il Codice di diritto canonico. Con la conseguenza che il matrimonio può essere annullato dai tribunali ecclesiastici e la Stato prende atto di questo annullamento. Situazione diversa se un tribunale dello Stato proclama il divorzio, ma la Chiesa non lo recepisce: si è divorziati per lo Stato e sposati per la Chiesa cattolica.

2.  Aspetti “esterni”

Un matrimonio fra credenti battisti e cattolici deve tener presenti tre diversi ordinamenti giuridici: quello dello Stato, della Chiesa cattolica e delle Chiese battiste. Data la bassissima percentuale di battisti in Italia, sono pochi i matrimoni fra battisti: i nostri giovani di solito si sposano con un credente cattolico, quindi si viene a determinare un matrimonio interconfessionale. Per cercare di dare ordine e chiarezza a questa situazione, era necessario arrivare ad un accordo fra Unione battista e Chiesa cattolica, tenendo presenti le leggi dello Stato. Risulta evidente un’altra forte sproporzione: mentre il Codice di diritto canonico ha valore per tutta la Chiesa cattolica nel mondo intero, l’ordinamento battista vale soltanto per le chiese che hanno parte nell’Unione battista italiana. Si tratta quindi di un Documento che vale soltanto per i matrimoni che si celebrano in Italia.

Il problema dei matrimoni interconfessionali si inserisce anche nel processo ecumenico fra la Chiesa cattolica presente in Italia e le Chiese battiste. Buona parte dei membri delle due Commissioni che hanno predisposto il Documento si conoscevano in precedenza avendo avuto altre occasioni di incontro, di studio e di confronto: questo ha costituito un rapporto di conoscenza che ha giovato al lavoro. Va riconosciuto che le due Commissioni (cattolica e battista), nonostante la disparità, hanno lavorato con spirito di fraternità, di uguaglianza e di rispetto reciproco, fino alla conclusione del lavoro loro assegnato. L’aspetto ecumenico del matrimonio da una parte, e del coinvolgimento delle famiglie e delle due Chiese dali’altra, è ben presente nel contenuto del Documento finale.

 3.  Presentazione del Documento

Il Documento è composto da una Introduzione generale, da una premessa e da quattro capitoli: Lineamenti comuni sul matrimonio; Differenze e divergenze; La pastorale dei matrimoni interconfessionali; Indicazioni applicative; ed infine una Conclusione.

 a)  Introduzione generale

In questa parte si ripercorrono le tappe che hanno portato alla stesura del Documento, al lavoro (riunioni congiunte, riunioni separate e gruppi ristretti di lavoro per materie specifiche), a chiarire in via previa quali fossero i rispettivi Documenti da tener presenti, la metodologia di lavoro e di redazione del testo, nonché le varie tappe per arrivare all’approvazione da parte dei rispettivi organi deliberativi. nDocumento avrà validità soltanto dopo che le due Assemblee generali (dei vescovi e dell’Unione battista) l’avranno approvato.

b) Parte prima: Lineamenti comuni sul matrimonio

In questa parte vengono messi in risalto gli aspetti teologici di base del matrimonio secondo le rispettive impostazioni teologiche, che talvolta concordano, altre volte divergono. Non si tratta di un trattato di teologia del matrimonio, ma vengono richiamati gli aspetti comuni che ne sono alla base. Si accenna alla creazione dell’uomo e della donna nella loro diversità e reciprocità; al significato biblico e teologico del matrimonio; al matrimonio come parabola dell’alleanza fra Dio e il suo popolo; all’amore coniugale che si crea nella coppia; alla fedeltà, che è parte costitutiva del matrimonio, e alla sua durata.

In queste materie il concetto del matrimonio come sacramento, elaborato dal Concilio di Trento e ripreso dall’attuale Codice di diritto canonico, è strettamente collegato a impegni solenni e all’espressione libero e pubblico del consenso, in mancanza dei qnali può essere invocata la nullità. Sempre per effetto del Concordato fra la Chiesa cattolica e lo Stato, sia il matrimonio, sia il suo annullamento (sempre basati sul Codice di diritto canonico, che prevede una casistica molto elaborata), sono trascritti nell’ufficio dello stato civile senza entrare nel merito, sulla base di una delibazione di un tribunale civile dello Stato. Va comunque ricordato che il Codice di diritto canonico prevede la possibilità di annullamento di un matrimonio celebrato in chiesa cattolica, in chiese evangeliche o dinanzi allo Stato; quello fra due cattolici, fra due cristiani di diversa confessione, fra un credente e un non credente, e fra persone di altre fedi viventi qnalora uno dei due coniugi diventi cattolico. E questa possibilità è estesa a tutti i paesi del mondo tramite il Tribunale della Sacra rota. Come si vede, sono contemplati tutti casi possibili.

Segue una riflessione sulla nuova famiglia che si viene cosi a costituire e ai figli che ne sono il completamento; poi una riflessione sulla famiglia in quanto parte della società e quindi della Chiesa di appartenenza. Infine si prende in esame il matrimonio interconfessionale, quello cioè fra due cristiani, uno cattolico e l’altro battista. L’insieme di questa prima parte costituisce la base comune sulla quale viene costruito il seguito del Documento.

 c)  Parte seconda -Differenze e divergenze

In questa parte emergono le differenze e le divergenze fra le due impostazioni teologiche con le loro implicazioni pratiche che vanno tenute presenti in relazione ad un matrimonio interconfessionale. Questa era la parte nella quale, per affermare ciascuno la sua specifica posizione teologica, era più facile arrivare a tensioni ali’interno delle due Commissioni. Questo non è successo: le diversità teologiche, che spesso diventano vere e proprie divergenze, sono state presentate con serenità da una parte e dall’altra, e cosi registrate. Si è visto che nonostante diversità e divergenze su aspetti rilevanti per le due parti, si doveva procedere nel dare un aiuto ai due credenti che affrontavano un matrimonio interconfessionale.

I temi trattati, anche qui per semplici richiami, sono della massima rilevanza: il matrimonio in quanto sacramento (quindi tutto il discorso sulla diversa concezione di ciò che è un sacramento e delle relative conseguenze giuridiche…); il tema dell’indissolubilità del matrimonio (chiaramente derivato da quello della sacramentalità); la fecondità e la procreazione (aspetti che fanno parte integrante e dirimente del sacramento del matrimonio); l’impegno scritto all’educazione religiosa dei figli da parte del coniuge cattolico.

 A questi argomenti segue il tema più specifico per noi battisti: il battesimo e la relativa certificazione. Mentre i cattolici non possono arrivare al matrimonio senza essere battezzati, da noi battisti, dato il battesimo dei credenti, può capitare che un giovane, nato e cresciuto nelle nostre chiese, arrivi al matrimonio quando non ha ancora preso una decisione di fede. Perché il matrimonio (se si celebra in chiesa cattolica!) non sia considerato ”misto” (fra un credente e un pagano) è necessaria una dichiarazione scritta del pastore che lo presenti come parte della Chiesa, come “catecumeno”, impegnato in un processo di educazione cristiana in vista del battesimo. Se il matrimonio avviene in chiesa battista, è necessario soltanto la documentazione dell’ufficio di stato civile. (Similmente per i matrimoni in sola forma civile).

Chiude questa parte la sezione riguardante gli effetti derivanti dalle divergenze dottrinali e disciplinari, in cui si mettono in luce gli elementi da tenere presenti nella pastorale e nelle indicazioni pratiche delle due parti successive.

d) Parte terza La pastorale dei matrimoni interconfessionali

In questa parte, divisa in quattro sezioni, si mettono in evidenza gli aspetti pastorali cui fare riferimento in un matrimonio interconfessionale. La prima sezione riguarda l’impegno delle rispettive chiese in presenza di un matrimonio interconfessionale: si chiede che i ministri delle due chiese cooperino assieme per aiutare i due giovani nel cammino comune che stanno per iniziare. Nella seconda sezione vengono precisati i diversi adempimenti in preparazione del matrimonio. Segue poi la sezione che presenta le tre diverse forme di celebrazione, con alcuni accenni alloro significato, con la specificazione che il matrimonio, dovunque celebrato, è fatto comunque davanti al Signore. Questa parte termina con la sezione che imposta la pastorale per le coppie interconfessionali nelle sue linee di riferimento generale. Qui c’è un chiaro invito alle due Chiese di favorire una pastorale comune, senza che l’una o l’altra Chiesa debba rinunciare alla cura pastorale di un suo membro, abbandonandolo completamente e considerandolo ”perso” dalla sua chiesa di riferimento.

e) Parte quarta- Indicazioni applicative

Questa è senz’altro la parte più sviluppata dell’intero Documento, in cui si danno agli sposi e ai ministri le indicazioni pratiche che derivano da quanto concordato nelle parti precedenti. La parte è divisa in otto sezioni, ciascuna delle quali suddivisa in paragrafi con relativo titolo per una facile consultazione.

Dopo una brevissima Introduzione, segue la prima sezione sui preliminari di un matrimonio interconfessionale (§1-13). In questa sezione vengono precisati con cura i vari adempimenti necessari per procedere alla celebrazione di un matrimonio interconfessionale in una delle due chiese o dinanzi all’ufficiale dello stato civile, e contiene una spiegazione dei vari documenti e momenti che portano alla celebrazione.

Nella seconda sezione (§14-17) vengono presentate le informazioni di base, le procedure e i relativi adempimenti da rispettare per la certificazione del matrimonio interconfessionale nelle due Chiese.

La terza sezione (§18-22) indica la preparazione dei due giovani, prima di procedere con la celebrazione, in colloqui che prevedono la presenza dei due ministri, che possono così rispondere ad ogni loro domanda o richiesta di informazioni più dettagliate, per poter decidere in piena libertà quale forma di celebrazione scegliere per il loro matrimonio.

La quarta sezione (§23-27) è dedicata completamente alla celebrazione liturgica in una o nell’altra chiesa. Si prevede che nella celebrazione da parte del ministro della chiesa scelta dagli sposi ci sia anche la partecipazione dell’altro ministro con un ruolo diverso di presenza, come segno di fraternità e di collaborazione ecumenica, senza per questo intervenire nella celebrazione, ma portando una parola da parte della sua chiesa (predicazione, lettura biblica, preghiera, benedizione).

Questa partecipazione serve anche a sottolineare ilcarattere interconfessionale del matrimonio.

La qninta sezione (§28-32) riguarda ilmatrimonio interconfessionale celebrato in forma soltanto civile, scelta spettante alla coppia, con il significato e impegno che questo riveste per la nuova coppia e per le rispettive Chiese di appartenenza Mentre le Chiese battiste riconoscono un matrimonio civile in quanto trascritto nell’ufficio di stato civile, la Chiesa cattolica lo riconosce soltanto se è stato preceduto dalla ”Dispensa di celebrazione dalla forma canonica” da parte del rispettivo vescovo. In mancanza della dispensa, questo matrimonio non esiste per la Chiesa cattolica.

La sesta sezione (§33) riguarda il battesimo dei figli di una coppia interconfessionale. Qni incide la differenza fra battesimo dei credenti e pedobattesimo, scelta che la coppia deve aver già fatto in precedenza.

Segue la settima sezione (§34-37) riguardante l’educazione religiosa dei figli, in cui viene indicata la pari responsabilità dei genitori, quale che sia la scelta nel seguire l’una o l’altra chiesa. La decisione dovrebbe essere già stata presa in precedenza, cosi da procedere con il percorso di educazione cristiana che ne discende, senza per questo dimenticare che l’altro genitore appartiene ad altra Chiesa, che comunque è bene conoscere nei suoi aspetti generali, in una collaborazione ecumenica fra i diversi ministri.

Nell’ottava sezione (§38-44) viene sottolineata la responsabilità comune delle due Chiese nel seguire la nuova famiglia, in modo che possa ricevere interesse, sostegno e accoglienza da parte delle due comunità di fede. Viene qui affrontato l’argomento dell’ospitalità eucaristica, cioè della partecipazione alla Cena del Signore nelle due Chiese: nella Chiesa cattolica non è permesso ad un non cattolico di partecipare all’eucaristia (salvo casi eccezionali previsti dal Codice di diritto canonico), mentre nelle chiese battiste la Cena è aperta (salvo il caso di una chiesa battista che pratica la “comunione chiusa”, riservata ai soli membri di chiesa…).

f)  Conclusione

Chiude ilDocumento una breve Conclusione, in cui si prospetta con pochi accenni la visione dell’unità dei cristiani e quindi il processo ecumenico che ne costitoisce ilpercorso. Di questo cammino comune il Documento costitoisce una tappa, contribuendo a incrementare la mutua comprensione fra le due Chiese e a rinnovarne ilreciproco impegno.